Statuto

Statuto2023-05-31T19:02:23+02:00

ART. 1

Costituzione, denominazione, sede e durata

  1. E’ costituita in Bologna l’organizzazione di volontariato, in forma di associazione, denominata “ASSOCIAZIONE MARIO CAMPANACCI PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI MUSCOLO SCHELETRICI – ORGANIZZAZIONE DI VOLONARIATO/ODV”, senza fini di lucro, con sede in Bologna, Via Pupilli 1 presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli.
  2. La durata dell’Associazione è illimitata.

ART.2

Scopi e finalità

  1. L’Associazione ha finalità di solidarietà sociale con l’ obiettivo di migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da tumori dell’apparato locomotore. A tal fine supporterà i pazienti nel corso della malattia e durante gli anni successivi, promuoverà attività finalizzate alla ricerca e alla formazione nel campo dell’oncologia muscolo scheletrica.
  2. L’Associazione potrà svolgere inoltre un’azione informativa sia presso i cittadini che presso gli Enti Pubblici e privati, promuovere rapporti di collaborazione con Istituzioni nazionali ed internazionali; organizzare congressi, seminari ed altre iniziative per promuovere la ricerca scientifica e la cura riguardante i sarcomi; diffondere le conoscenze mediante l’organizzazione di corsi, attività didattiche, divulgazione di risultati attraverso il web e riviste scientifiche, al fine di provvedere ad un comune alto standard di trattamento.
  3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni gratuite fornite dai propri aderenti. L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.
  4. Oltre alle descritte attività di interesse generale, l’Associazione potrà esercitare attività diverse a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi di legge, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. Le attività diverse sono considerate strumentali quando sono finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali e lo svolgimento delle attività di interesse generale.

ART.3

Risorse economiche

  1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
    • contributi degli aderenti;
    • contributi privati,
    • contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
    • donazioni e lasciti testamentari;
    • rimborsi derivanti da convenzioni;
    • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
    • eventuali quote annue di iscrizione.

    Il tutto andrà a costituire il patrimonio comune dell’associazione.

  2. L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro quattro mesi, salvo proroga motivata, comqune in tempo utile per il deposito presso il RUNTS. Gli eventuali utili debbono essere integralmente impiegati per le finalità sociali dell’organizzazione e non possono essere ripartiti fra gli associati.

ART.4

Membri dell’Associazione

  1. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e i soci effettivi.
  2. Sono soci effettivi tutte le persone fisiche che condividono gli scopi dell’Associazione e si impegnano a contribuire alla realizzazione degli stessi.

ART.5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

  1. L’ammissione a socio effettivo, deliberata dal Comitato direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
  2. Il Comitato direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato l’eventuale quota associativa che potrà essere stabilita e deliberata annualmente dall’Assemblea in seduta ordinaria.
  3. Sull’eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l’Assemblea.
  4. La qualità di socio si perde:
    • per recesso;
    • per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall’eventuale sollecito;
    • per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
    • per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
    • per l’instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l’Associazione;
    • per indegnità morale.
  5. L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del Comitato direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell’anno in corso.
  6. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART.6

Doveri e diritti degli associati

    1. Tutti i soci sono obbligati:
      • ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
      • a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;
      • a versare la quota associativa eventualmente deliberata di cui al precedente articolo;
      • a prestare la loro opera a favore dell’Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

2) Tutti i soci hanno diritto:

    • a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
    • a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
    • ad accedere alle cariche associative;
    • a prendere visione dei libri sociali, di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia presentando richiesta scritta al Presidente.

ART.7

Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Comitato direttivo;
  • il Presidente del Comitato direttivo;
  • l’organo di controllo.

Le cariche sociali sono gratuite salvo rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell’espletamento dei loro incarichi.

ART.8

L’Assemblea

  1. L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio può rappresentare fino a 3 associati.
  2. L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:
    • approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
    • elegge i componenti il Comitato Direttivo;
    • delibera eventuali regolamenti interni e loro variazioni, il tutto finalizzato al raggiungimento dello scopo sociale;
    • stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
    • delibera l’esclusione dei soci dall’Associazione;
    • si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.
  3. L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione dei bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno i due terzi dei componenti il Comitato direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
  4. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell’Associazione.
  5. L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telefax, e mail o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarare la prova dell’avvenuto ricevimento, da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l’intero Comitato direttivo.
  6. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
  7. Le deliberazione dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno il 75% degli associati.
  8. Hanno diritto al voto tutti gli associati purché iscritti nel registro soci.
  9. È ammessa la possibilità che le Assemblee si tengano in modalità telematica a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

ART.9

Il Comitato direttivo

  1. Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove nominati dall’Assemblea dei soci che ne determina anche il numero. Il primo Comitato direttivo è nominato con l’atto costitutivo. I membri del Comitato direttivo rimangono in carica per un quinquennio, decadono per revoca dell’assemblea dei soci o per dimissioni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati.
  2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato decada dall’incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Comitato e dovrà essere ratificato dalla prima Assemblea utile. Nel caso decada oltre la metà dei membri dei Comitato, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
  3. Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario ed, eventualmente, un Tesoriere.
  4. Al Comitato Direttivo, che è investito di ogni più ampio potere ordinario e straordinario per il funzionamento tecnico-scientifico, organizzativo e amministrativo, spetta di:
    • curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
    • predisporre il bilancio, eventualmente nella forma di “bilancio sociale” al raggiungimento delle soglie di legge che lo rendano obbligatorio. Cura inoltre gli ulteriori adempimenti relativi al bilancio stesso;
    • nominare il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
    • deliberare sulle domande di nuove adesioni dei membri effettivi;
    • proporre l’adesione ai membri onorari, senza diritto di voto;
    • compilare ed aggiornare gli eventuali regolamenti per il funzionamento tecnico-scientifico dell’Associazione da sottoporre all’approvazione da parte dell’assemblea;
    • provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.
  5. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
  6. Il Comitato direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
  7. I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
  8. È ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato Direttivo si tengano in modalità telematica condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Comitato Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.

ART.10

Il Presidente

  1. Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci.
  2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, ha la firma sociale. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch’esso nominato dal Comitato Direttivo.
  3. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni dei Comitato Direttivo e in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.

ART.11

Organo di controllo

  1. Al raggiungimento delle soglie o dei requisiti previsti dal Codice del terzo settore si procede alla nomina dell’organo di controllo che può assumere la forma monocratica o collegiale sulla base della delibera dell’assemblea ordinaria in fase di nomina.
  2. L’organo di controllo ha il compito di controllare l’andamento amministrativo dell’Associazione, vigilare sull’osservanza delle norme di legge e statutarie nonché tutte le attribuzioni previste dal Codice del terzo settore.
  3. Se in forma collegiale è composto di tre membri effettivi ed eventualmente due supplenti eletti anche tra i non soci, dall’assemblea ordinaria, che tra i membri effettivi, ne designa il presidente. Se in forma monocratica, l’assemblea ordinaria nomina il soggetto titolare ed eventualmente un supplente.
  4. L’organo di controllo resta in carica cinque esercizi ed è rieleggibile.
  5. Al raggiungimento delle soglie previste dal Codice del terzo settore è obbligatorio nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

ART.12

Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2.

ART.13

Controversie

Tutte le eventuali controversie sociali fra membri e tra questi e l’Associazione ed i suoi organi, saranno sottoposte, salvo i limiti di legge, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi a cura dell’assemblea ordinaria; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

ART.14

Norma finale

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altri Enti del terzo settore operanti in analogo settore. Tali Enti sono individuati dall’Assemblea straordinaria dei soci, nel rispetto di quanto previsto dal Codice del terzo settore e dalle altre norme di legge vigenti in materia.

ART.15

Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Statuto revisionato e  approvato in data 14/4/2023

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